Parte SECONDA›Libro V›Titolo VIII
Art. 410
493 / 905Opposizione alla richiesta di archiviazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell' commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-410