Art. 404 · Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile
Parte SECONDALibro VTitolo VII

Art. 404

487 / 905

Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile

In vigore dal 24 ott 1989
Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall', salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-404