Parte SECONDA›Libro V›Titolo VII
Art. 402
485 / 905Estensione dell'incidente probatorio
In vigore dal 24 ott 1989
1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall' comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell' comma 3 rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-402