Art. 4 · Regole per la determinazione della competenza
Parte PRIMALibro ITitolo ICapo IISez. I

Art. 4

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Regole per la determinazione della competenza

In vigore dal 24 ott 1989
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-4