Art. 395 · Presentazione e notificazione della richiesta
Parte SECONDALibro VTitolo VII

Art. 395

478 / 905

Presentazione e notificazione della richiesta

In vigore dal 24 ott 1989
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell' comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-395