Art. 391 sexies · Accesso ai luoghi e documentazione .
Parte SECONDALibro V

Art. 391 sexies

390 / 905

Accesso ai luoghi e documentazione .

In vigore dal 18 gen 2001
(Accesso ai luoghi e documentazione). 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell' possono redigere un verbale nel quale sono riportati: a) la data ed il luogo dell'accesso; b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute; c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose; d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-391-sexies