Art. 391 septies · Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico .
Parte SECONDALibro V

Art. 391 septies

391 / 905

Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico .

In vigore dal 18 gen 2001
(Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità. 2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'. 3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-391-septies