Art. 385 · Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
Parte SECONDALibro VTitolo VI

Art. 385

465 / 905

Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-385