Art. 382 · Stato di flagranza
Parte SECONDALibro VTitolo VI

Art. 382

462 / 905

Stato di flagranza

In vigore dal 24 ott 1989
1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-382