Art. 378 · Poteri coercitivi del pubblico ministero
Parte SECONDALibro VTitolo V

Art. 378

454 / 905

Poteri coercitivi del pubblico ministero

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-378