Parte SECONDA›Libro V›Titolo V
Art. 377
453 / 905Citazioni di persone informate sui fatti
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell' l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico, dell'interprete e del custode delle cose sequestrate.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-377