Art. 376 · Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
Parte SECONDALibro VTitolo V

Art. 376

452 / 905

Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-376