Art. 374 · Presentazione spontanea
Parte SECONDALibro VTitolo V

Art. 374

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Presentazione spontanea

In vigore dal 24 ott 1989
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni. 2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli . 3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-374