Art. 340 · Remissione della querela
Parte SECONDALibro VTitolo III

Art. 340

415 / 905

Remissione della querela

In vigore dal 13 lug 1999
1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela. 3. Il curatore speciale previsto dall' comma 4 del codice penale è nominato a norma dell'. 4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-340