Art. 339 · Rinuncia alla querela
Parte SECONDALibro VTitolo III

Art. 339

414 / 905

Rinuncia alla querela

In vigore dal 24 ott 1989
1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante. 2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti. 3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-339