Art. 32 · Risoluzione del conflitto
Parte PRIMALibro ITitolo ICapo V

Art. 32

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Risoluzione del conflitto

In vigore dal 24 ott 1989
1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari. 2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. 3. Si applicano le disposizioni degli , ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-32