Art. 306 · Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
Parte PRIMALibro IVTitolo ICapo V

Art. 306

364 / 905

Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura. 2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-306