Art. 288 · Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori
Parte PRIMALibro IVTitolo ICapo III

Art. 288

345 / 905

Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori

In vigore dal 7 feb 2014
Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall' comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-288