Art. 287 · Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
Parte PRIMALibro IVTitolo ICapo III

Art. 287

344 / 905

Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-287