Parte PRIMA›Libro IV›Titolo I›Capo II
Art. 280
332 / 905Condizioni di applicabilità delle misure coercitive .
In vigore dal 9 dic 2023
(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive).
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall', le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all' della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli , nelle ipotesi aggravate ai sensi degli , primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-280