Art. 279 · Giudice competente
Parte PRIMALibro IVTitolo ICapo I

Art. 279

329 / 905

Giudice competente

In vigore dal 24 ott 1989
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-279