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Art. 278
328 / 905Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
In vigore dal 4 mag 2001
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell' del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall' n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-278