Art. 257 · Riesame del decreto di sequestro
Parte PRIMALibro IIITitolo IIICapo III

Art. 257

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Riesame del decreto di sequestro

In vigore dal 1 lug 2025
1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-257