Art. 253 · Oggetto e formalità del sequestro
Parte PRIMALibro IIITitolo IIICapo III

Art. 253

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Oggetto e formalità del sequestro

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-253