Art. 245 · Ispezione personale
Parte PRIMALibro IIITitolo IIICapo I

Art. 245

284 / 905

Ispezione personale

In vigore dal 24 ott 1989
1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'. 2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. 3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-245