Parte PRIMA›Libro III›Titolo II›Capo VII
Art. 241
278 / 905Documenti falsi
In vigore dal 24 ott 1989
1. Fuori dei casi previsti dall', il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-241