Art. 241 · Documenti falsi
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo VII

Art. 241

278 / 905

Documenti falsi

In vigore dal 24 ott 1989
1. Fuori dei casi previsti dall', il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-241