Art. 232 · Liquidazione del compenso al perito
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo VI

Art. 232

268 / 905

Liquidazione del compenso al perito

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-232