Art. 223 · Astensione e ricusazione del perito
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo VI

Art. 223

259 / 905

Astensione e ricusazione del perito

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. 2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall' a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo. 3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. 4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. 5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-223