Art. 222 · Incapacità e incompatibilità del perito
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo VI

Art. 222

258 / 905

Incapacità e incompatibilità del perito

In vigore dal 24 ott 1989
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-222