Art. 217 · Pluralità di ricognizioni
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo IV

Art. 217

253 / 905

Pluralità di ricognizioni

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. 2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-217