Art. 215 · Ricognizione di cose
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo IV

Art. 215

251 / 905

Ricognizione di cose

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell', in quanto applicabili. 2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. 3. Si applicano le disposizioni dell' comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-215