Art. 21 · Incompetenza
Parte PRIMALibro ITitolo ICapo IV

Art. 21

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Incompetenza

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall' comma 2. 2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall' comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare. 3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-21