Art. 209 · Regole per l'esame
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo II

Art. 209

245 / 905

Regole per l'esame

In vigore dal 24 ott 1989
1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'. 2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-209