Art. 208 · Richiesta dell'esame
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo II

Art. 208

244 / 905

Richiesta dell'esame

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-208