Art. 201 · Segreto di ufficio
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo I

Art. 201

235 / 905

Segreto di ufficio

In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti. 2. Si applicano le disposizioni dell' commi 2 e 3.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-201