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Art. 20
26 / 905Difetto di giurisdizione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall' commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-20