Art. 2 · Cognizione del giudice
Parte PRIMALibro ITitolo ICapo I

Art. 2

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Cognizione del giudice

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-2