Parte PRIMA›Libro III›Titolo I
Art. 191
224 / 905Prove illegittimamente acquisite
In vigore dal 18 lug 2017
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-191