Art. 183 · Sanatorie generali delle nullità
Parte PRIMALibro IITitolo VII

Art. 183

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Sanatorie generali delle nullità

In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate: a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto; b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-183