Parte PRIMA›Libro II›Titolo VII
Art. 181
214 / 905Nullità relative
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall' comma 1.
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall' comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-181