Parte PRIMA›Libro II›Titolo V
Art. 165
194 / 905Notificazioni all'imputato latitante o evaso
In vigore dal 30 dic 2022
1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli , comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell', comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell', se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell', se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.
2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-165