Parte PRIMA›Libro II›Titolo V
Art. 157 ter
203 / 905Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
In vigore dal 4 apr 2024
1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli , comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell', comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all', comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all', con esclusione delle modalità di cui all', comma 1.
2. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all' oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli , comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell', commi 1-ter e 1-quater.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-157-ter