Art. 137 · Sottoscrizione del verbale
Parte PRIMALibro IITitolo III

Art. 137

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Sottoscrizione del verbale

In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo quanto previsto dall' comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-137