Art. 133 bis · Disposizione generale
Parte PRIMALibro II

Art. 133 bis

129 / 905

Disposizione generale

In vigore dal 30 dic 2022
1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-133-bis