Art. 13 · Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
Parte PRIMALibro ITitolo ICapo IISez. IV

Art. 13

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Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

In vigore dal 24 ott 1989
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima. 2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall' comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-13