Art. 128 · Deposito dei provvedimenti del giudice
Parte PRIMALibro IITitolo II

Art. 128

154 / 905

Deposito dei provvedimenti del giudice

In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-128