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Art. 12
18 / 905Casi di connessione
In vigore dal 6 apr 2001
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri...
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-12