Art. 117 · Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero
Parte PRIMALibro IITitolo I

Art. 117

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Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

In vigore dal 21 apr 2015
1. Fermo quanto disposto dall', quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall', copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall' accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all' del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-117