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Art. 11 bis
17 / 905Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia .
In vigore dal 22 dic 1998
(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia).
1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-11-bis