Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 apr 1942
La pubblicazione del Codice di procedura civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno del Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1940-XVIII Atti del Governo, registro 426, foglio 72. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-rd-3